statuto dell'associazione

GARABOMBO L'INVISIBILE - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE

TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE
ART.1-Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede ad Imperia Viale Matteotti 23, una associazione non commerciale, operante nei settori ricreativo e culturale che assume la denominazione di Garabombo l'invisibile.

TITOLO II SCOPO-OGGETTO
ART.2- L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART.3- L'associazione si propone di:
a) promuovere lo sviluppo di una cultura ecologista, non egemone, solidale ed antirazzista; di creare sistemi di vita e di consumo biologico a minor impatto ambientale nel rispetto dei piccoli produttori del nord e del sud del mondo.
b) Gestire una bottega del commercio equo e solidale per la valorizzazione dei principi sopraelencati.
c) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
d) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III -SOCI
ART.4- Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società, gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ART. 5-Chi intende essere ammesso come socio dovra farne richiesta, anche verbale, all'associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organo dell'associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART.6- La qualifica dà diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
a partecipare all'elezione degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
all'osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
al contributo del pagamento associativo.
ART.7- I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai ad essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - RECESSO ESCLUSIONE
ART. 8- La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART.9- L'esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio;
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
e) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.
L'esclusione diventa operante nel libro dei soci.

TITOLO V- FONDO COMUNE
ART.11- Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre il fondo comune tutti i fondi acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE
ART.12 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio 'deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 1 3 - Sono organi dell'assocíazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; e) il Presidente;

ASSEMBLEE
ART. 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine dei giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. ART. 1 5 - L'assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
C) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti.
e) Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. ART. 16 - L'assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori. ART. 17 - In, prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati. ART. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina dei segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19 - li Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati. 1 componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: ' a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati, f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
ART.20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE
ART.21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera dei Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

PUBBLICITA'E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI ART.22 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (assemblea, Consiglio Direttivo, soci) deve essere' assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi
carico delle relative spese.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO
ART.23 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto- anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad enti o associazioni che perseguano . la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, delle Legge 23.12.1996 n.662.

NORMA FINALE
ART.24 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 

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